Codice della strada: arriva il seggiolino?

Obbligatorio per i passeggeri delle due ruote con meno di 12 anni

Redazione

04.05.2010 ( Aggiornata il 04.05.2010 10:27 )

Il nostro Parlamento non smette mai di stupirci. Dopo il celebre emendamento 20.2 del DDL 1720 (vai all'articolo riguardante la polemica), che riguardava l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di abbigliamento tecnico per le due ruote, fortunatamente accantonato dall’8° Commissione del Senato che ha in esame il Disegno di Legge riguardante la riforma del Codice della Strada, adesso arriva un altro allarme per i motociclisti.

Sembra infatti che sia passato l’emendamento 19.2.1000 Testo 2, che prevede l’obbligo di utilizzo di “sedile di sicurezza” per minori sotto i 12 anni. Un po’ come accade per le auto e per le bici, se questo emendamento viene approvato dal parlamento, saremo costretti a legare i bambini alla moto, con conseguenze a poco disastrose anche in caso di una banale caduta. La Federazione Motociclistica Italiana, sta monitorando l’iter di questo emendamento per cercare di evitare la sua approvazione.

Ecco il testo integrale dell’emendamento
19.0.1000 Testo 2
IL RELATORE
Dopo l'articolo 19 inserire il seguente : «Art. 19-bis (Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
1. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola : "cinque" sono aggiunte le seguenti : "; il trasporto di bambini fini a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui all'art. 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo (centoventesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.


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